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Obbligo di green pass nei luoghi di lavoro D.L. 127 del 21 settembre 2021

Pubblicato il 28/09/2021

Come noto, a decorrere dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 è stato esteso a tutti i lavoratori del settore privato l’obbligo di possedere - e di esibire su richiesta - il “green pass” ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

A tal riguardo, il D.L. n. 127/2021 - pubblicato in G.U. il 21 settembre - ha precisato che tale obbligo si applica indistintamente “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione odi volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni”, con ciò includendo tutte le tipologie di rapporti di lavoro (es. lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, lavoratori in regime di distacco, professionisti, stagisti, personale di aziende appaltatrici/fornitrici etc…).

L’obbligo di verifica presume l’”accesso ai luoghi di lavoro”, dovendo, pertanto, essere assolto sia nei confronti del personale esterno che accede ai luoghi dell’impresa e/o del proprio personale che accede ai luoghi di terzi soggetti (es. venditori, fornitori, trasfertisti etc…). 

La verifica in ordine al possesso del “green pass” è rimessa a tutti i datori di lavoro i quali - a pena di sanzioni di importo da Euro 600 a Euro 1.500 - dovranno entro il 15 ottobre 2021:

i) “definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”;

ii) “individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

I lavoratori privi di “green pass” non saranno ammessi ai luoghi di lavoro e saranno considerati “assenti ingiustificati” fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza diritto alla retribuzione né a “ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato”, ferma restando l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese fino a quindici dipendenti, il datore di lavoro “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” avrà la facoltà di stipulare un contratto di lavoro sostitutivo, rinnovabile una sola volta, “per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

Precisiamo che il nuovo D.L. n. 127/2021 non modifica le misure di prevenzione e protezione disposte dai “protocolli condivisi anti-contagio nei luoghi di lavoro” (i “Protocolli”), nell’ultima versione del 12 aprile 2014, le quali rimangono, ad oggi pienamente validi ed efficaci al fine di prevenire contestazioni in termini di inadempimento agli obblighi di salute e sicurezza ex art. 2087 cod. civ.

Si suggerisce pertanto di:

1) implementare un aggiornamento sul monitoraggio dei soggetti “fragili” in azienda, provvedendo agli eventuali adeguamenti organizzativi nei confronti dei soggetti esentati, ex lege, dall’obbligo vaccinale nei confronti del virus Sars-CoV-2 (e, per l’effetto, dal “green pass”);

2) aggiornare il protocollo aziendale e/o il DVR, in modo da recepire le nuove modalità di accesso in azienda e di controllo del “green pass”

3) aggiornare il registro delle attività di trattamento predisposto ai sensi dell’articolo 30 del GDPR in considerazione dei nuovi trattamenti effettuati.

ASQ CONSULTING si rende disponbile sin da subito ad offrire la propria consulenza aziendale per gli aggiornamenti sopraindicati nei punti 2 e 3.

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